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Assegno temporaneo per figli minori: istanze entro il 31 dicembre. Contatta il Patronato LIFC

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 chiunque abbia figli minori di 18 anni potrà presentare domanda per l’assegno temporaneo per figli minori, un sussidio erogato dall’INPS in attesa che parta l’assegno unico e universale dal 1° gennaio 2022.

Presentazione della domande

Per la presentazione delle domande è possibile contattare il Patronato LIFC all’indirizzo patronato@fibrosicistica.it e/o al numero verde 800 912 655 oppure seguendo le indicazioni disponibili sul sito INPS nella sezione Come fare domandaPer le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Destinatari

La prestazione è destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. Al momento spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che NON hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF); questi ultimi, infatti, hanno diritto agli assegni familiari seguendo ancora la vecchia procedura di domanda. Le categorie che possono fare domanda dal 1° luglio sono pertanto:

  • i lavoratori autonomi;
  • i disoccupati;
  • i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • i titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • i nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF

Importi

L’assegno è erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE) come indicato sul portale INPS nella sezione Quanto spettaGli importi dell’assegno temporaneo sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare ed è erogato mensilmente dall’INPS secondo le modalità indicate nella sezione Come funziona.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori. A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.

Requisiti

Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i requisiti indicati dall’INPS nella sezione Requisiti. Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto come indicato nella sezione Come fare domanda.

Contatta il Patronato LIFC per info e supporto nella presentazione della domanda