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Il Consiglio di Stato stabilisce che le indicazioni sui farmaci spettano solo allo Stato

I livelli essenziali di assistenza (LEA) devono essere uniformi sul territorio nazionale per la garanzia costituzionale del diritto alla salute. Le Regioni non possono quindi limitare i nuovi LEA, nemmeno “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci valutati come meno convenienti nel rapporto costi/benefici.

Così il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittime le raccomandazioni regionali, in questo caso della regione Veneto, che sconsigliavano ai medici operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche l’utilizzo di alcuni farmaci, autorizzati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco, perché più costosi.

Le Regioni, afferma il Consiglio di Stato nella sentenza del 29 settembre, non possono limitare i nuovi LEA, nemmeno “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri, valutati come meno convenienti nel rapporto costi/benefici. I LEA infatti, devono essere uniformi sul territorio nazionale per la garanzia costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.).

“Ciò – spiega il Consiglio di Stato – non solo al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento terapeutico tra i pazienti residenti nelle diverse Regioni, ma anche per non influenzare, con differenti scelte di politica farmaceutica ispirate al mero contenimento della spesa sanitaria in ogni Regione, le scelte del medico nella prescrizione di un farmaco, già valutato idoneo alla cura di malattie gravi da parte dell’AIFA”. 

Una sentenza che tutela anche le persone con fibrosi cistica, laddove le Regioni, in un ottica di contenimento della spesa, non eroghino a titolo gratuito, le prestazioni sanitarie per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica, ivi compresa la fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario, così come sancito dall’art. 54 dei nuovi Lea.

Inoltre, in base a quanto afferma la sentenza, “nei casi in cui il farmaco sia stato catalogato dall’AIFA come OSP (classe di dispensazione H ) e cioè come utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, o in struttura ad esso assimilabile, la sua somministrazione deve intendersi come costitutiva dell’assistenza ospedaliera garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, nella misura in cui la relativa indicazione terapeutica sia coerente con il trattamento ospedaliero della corrispondente patologia.

Quindi, rimane precluso alle regioni stabilire i presupposti e i criteri di erogazione di un medicinale classificato come OSP, nella misura in cui l’assistenza ospedaliera comprende anche l’uso dei farmaci classificati come funzionali alla cura della peculiare patologia affidata all’assistenza, anche farmacologica, garantita dal servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio di Stato aggiunge che “in sintonia con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale sul riparto di competenze Stato/Regioni in questa materia, hanno infatti ricordato che compete solo all’AIFA la valutazione circa l’appropriatezza terapeutica dei farmaci, l’equivalenza tra i principi attivi impiegati per la cura di gravi patologie, e la rimborsabilità dei medicinali da parte del Servizio Sanitario Nazionale“.