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Congedo per Emergenza Covid-19: le istruzioni INPS

L’articolo 23 del decreto ‘Cura Italia’ prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti privati di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado come disposto dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, INPS illustra come funziona il “congedo per l’ emergenza Covid” e come fare domanda.

Per i genitori di figli disabili il congedo è cumulabile con i permessi indennizzabili previsti dalla legge 104/1992, è invece alternativo al bonus per i servizi di baby-sitting. Deve essere goduto alternativamente tra i due genitori e non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o percepisca altre indennità di sostegno al reddito.

Possono richiederlo i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno figli fino a 16 anni. Ai genitori lavoratori che hanno figli portatori di handicap in situazione di gravità, purché siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, è riconosciuto senza limite di età con un’indennità del 50% dello stipendio e viene garantita la contribuzione figurativa.

Come fare domanda:

  • I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
  • I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.

Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Per i lavoratori iscritti solo alla gestione separata dell’Inps che hanno figli fino a 12 anni o portatori di handicap riconosciuto come grave i permessi di 15 giorni sono retribuiti al 50% del reddito individuato annualmente come base per il calcolo dell’indennità di maternità. Le domande possono essere presentate tramite il portale dell’Inps che dovrebbe approntare la procedura entro fine mese. Chi ha figli di età inferiore ai 3 anni invece, può già far domanda utilizzando la procedura di congedo parentale già prevista dalla normativa.

Per gli autonomi iscritti alle gestioni Inps che hanno figli fino a 12 anni o portatori di handicap riconosciuto come grave i permessi di 15 giorni sono retribuiti al 50% della retribuzione convenzionale stabilita dalla legge in base al tipo di lavoro autonomo svolto. Le domande possono essere presentate tramite il portale dell’Inps che dovrebbe approntare la procedura entro fine mese. Chi ha figli di età inferiore all’anno invece, può già far domanda utilizzando la procedura di congedo parentale già prevista dalla normativa.