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LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI: UNIFORMIAMO I DIRITTI DEI LAVORATORI CON DISABILITA’

Il mondo del lavoro in Italia negli ultimi anni è profondamente cambiato. Sempre più spesso le aziende che necessitano di personale preferiscono ricorrere a lavoratori autonomi piuttosto che instaurare rapporti di lavoro dipendente. Il confine tra lavoro dipendente subordinato ed il lavoro autonomo è molto labile e molte volte la differenza quasi non esiste, in quanto la collaborazione tra impresa e lavoratore è di tipo costante, trasformando in tutto e per tutto il rapporto in una situazione mascherata di lavoro subordinato. La classica situazione chiamata “falsa partita IVA” poiché spesso si tratta di lavoratori che, pur essendo formalmente impiegati come lavoratori autonomi sono, in realtà, dei veri e propri lavoratori subordinati in quanto, nel reale svolgimento del rapporto, prestano la loro attività di lavoro con modalità tipiche del lavoro dipendente. Tra le  tutele previste dal rapporto di lavoro dipendente, non riconosciute per il lavoro autonomo, vi sono quelle legate alla situazione di portatore di handicap, previste dalla  legge n. 104 del 5 febbraio 1992 che rappresenta il riferimento normativo primario in materia di diritti e tutele previste in favore delle persone con disabilità.

Una delle agevolazioni previste dalla legge 104 è la possibilità per i lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta, e per i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari, di beneficiare di permessi retribuiti e periodi di congedo straordinario.

Per richiedere i permessi di tre giorni previsti dalla legge 104 è previsto il rispetto di determinati requisiti, ovvero:

  • essere lavoratori dipendenti, anche part-time, e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’INPS;
  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata;
  • mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa) della persona in situazione di disabilità grave.

La legge 104 riconosce, nei casi sopra descritti, il diritto ai lavoratori disabili di godere di riposi giornalieri di 1 o 2 ore (da valutare in base all’orario di lavoro) oppure 3 giorni al mese di permesso retribuito.

permessi della legge 104/92 sono riconosciuti anche ai parenti nelle condizioni sopra descritte: sono previsti 3 giorni di permesso di lavoro mensile, retribuiti regolarmente e coperti da contribuzione figurativa. I permessi 104 sono riconosciuti, inoltre, ai genitori (anche adottivi o affidatari) di figli disabili in situazioni di gravità, fino al compimento di 3 anni d’età.

Il genitore può usufruire di 3 giorni di permesso mensile, o del prolungamento del congedo parentale o di riposi giornalieri di 1 o 2 ore, regolarmente retribuiti; inoltre, può usufruire del prolungamento del congedo parentale fino al compimento degli 12 anni d’età del figlio, con un indennizzo calcolato sul 30% della retribuzione corrisposta.

Non possono richiedere i permessi retribuiti della legge 104 le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori a domicilio;
  • addetti a servizi domestici e familiari;
  • agricoltori a tempo determinato;
  • autonomi;
  • parasubordinati.

Come si evince da quanto sopra esposto, vi è una totale disparità di trattamento tra quanto spetta al lavoratore dipendente e quanto al lavoratore autonomo, parasubordinato etc. L’assenza di una normativa protettiva ad hoc che disciplini anche le tutele previste per i lavoratori non dipendenti in fatto di handicap, si riconnette alla tradizionale differenza di posizione giuridica tra i lavoratori autonomi e quelli subordinati.

Nel caso della fibrosi cistica, a causa delle frequenti riacutizzazioni che costringono i malati a lunghi periodi di degenza presso i Centri di riferimento, sia i pazienti che i familiari sono costretti a mettere in secondo piano il lavoro per dedicarsi alle cure necessarie. È in queste situazioni che lo Stato deve tutelare pazienti e caregiver senza distinzione tra lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi. Indipendentemente dall’essere lavoratori autonomi o dipendenti, la fibrosi cistica, per tutte le persone che ne sono affette, è una grave malattia genetica invalidante e per questo LIFC ha sottoposto alle Istituzioni di riferimento la necessità di uniformare i diritti dei lavoratori con disabilità confidando in un’attività di tutela delle garanzie e dei diritti alla persona.

Sebbene in questo particolare momento di crisi sociale, sanitaria ed occupazionale lo Stato abbia cercato di ridurre il divario tra le tutele previste per i lavoratori autonomi e dipendenti, mettendo in campo nuove misure sociali come l’assegno unico per i figli, che verrà attribuito per la prima volta a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti, la strada verso l’uniformità di diritti e tutele è ancora lunga.