« News

Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

“Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il DPCM 2 marzo 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30). Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

Da lunedì 15 marzo 2021 in base alle Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, del 12 marzo 2021, del 13 marzo 2021 e del 27 febbraio 2021, sono ricomprese:

  • nell’area bianca: Sardegna;
  • nell’area gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta;
  • nell’area arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;
  • nell’area rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto”.

Le tutele previste dall’art.2 (congedi per genitori e bonus baby-sitting) sono:

  • smart-working prorogato fino al 30 giugno per i genitori di minori di 16 anni in DAD, isolamento fiduciario o quarantena;
  • in alternativa allo smart-working, il genitore dipendente con un figlio convivente minore di 14 anni in DAD, isolamento fiduciario o quarantena, alternativamente all’altro genitore può usufruire del congedo straordinario Covid retribuito al 50% mentre per chi ha figli tra i 14 e i 16 anni il congedo straordinario Covid NON è retribuito, ma è garantito il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • per chi ha figli portatori di handicap con Legge 104 in forma di gravità (art.3 comma 3) in DAD, isolamento fiduciario o quarantena, il congedo straordinario Covid alternativo allo smart-working è sempre possibile e sempre retribuito al 50%;
  • gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli 32 e 33 del d.lgs. n.151/01, già fruiti  dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto marzo,  possono  essere  convertiti , a  domanda,  nel congedo straordinario Covid indennizzato al 50% e non sono computati  né indennizzati a titolo di congedo parentale;
  • ai lavoratori in gestione separata INPS, autonomi anche non iscritti all’Inps, personale comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato in attività legate all’emergenza, dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari) con figli conviventi minori di 14 anni possono scegliere il bonus per servizi di baby-sitting fino a 100 euro a settimana tramite Libretto Famiglia o direttamente al richiedente per iscrizione a centri e servizi per l’infanzia (è incompatibile col bonus asilo nido), e resta in vigore l’alternanza del beneficio con le altre tutele o il congedo stesso attivate dall’altro genitore.

I nuovi congedi e bonus (solo per un genitore, incompatibili con lo smart-working e non cumulabili tra loro) sono quindi immediatamente utilizzabili (anche retroattivamente al 1° gennaio 2021) da lunedì 15 marzo.