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NUOVO DECRETO E NUOVE SCADENZE: LE PROROGHE PER I LAVORATORI FRAGILI

Con il nuovo decreto legge n.105 del 23/07/2021, viene prorogato lo stato di emergenza connesso alla diffusione del virus Covid-19 fino al 31 dicembre 2021 e con esso tutte le misure emergenziali adottate fino ad oggi.

Nel decreto, oltre ai nuovi parametri per la definizione delle zone bianca-gialla-arancione e rossa e alle regole di accesso con il green-pass nelle strutture al chiuso, troviamo di interesse per i malati di fibrosi cistica la disposizione dell’art.9 – ovvero la proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità (a modifica dell’art.26 comma 2-bis del decreto-legge 18/20 convertito in Legge n.27/20).

Si tratta della proroga fino al 31 ottobre 2021 della misura del “lavoro agile – smart working – per i lavoratori fragili”.

Per accedere alla misura di tutela sarà sempre necessario essere in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992) e/o della certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

In alternativa allo smart working “il lavoratore potrà essere destinato a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Il provvedimento è retroattivo e pertanto valido già dal 1° luglio, considerato che la scadenza precedente copriva i lavoratori fino al 30 giugno.

Tra le misure  del decreto troviamo anche la proroga dello smart working semplificato per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato fino a fine anno; si potrà infatti usufruire del lavoro agile in azienda, anche senza un accordo collettivo, fino alla fine dell’anno e le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle già previste, utilizzando la procedura semplificata già in uso per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore, ma la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Viene ribadito che, per chi usufruirà di questa modalità di lavoro, sarà garantito che il lavoratore non subirà penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.