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L’importanza di tutelare le ‘persone fragili’ nell’emergenza sanitaria

Chi sono i lavoratori fragili? 

Il concetto di fragilità, introdotto ad aprile scorso (DPCM 26.04.2020 e precedenti) a seguito dell’emergenza sanitaria, va individuato nelle “condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio”; inoltre, “per le fasce di età più elevate (come anche per le malattie croniche degenerative come, tra le altre in esempio, patologie respiratorie), la ‘maggiore fragilità’ va intesa congiuntamente alla presenza di “co-morbilità” che possono integrare una condizione di maggior rischio”.

Ancor prima, seppur in assenza della terminologia specifica di “fragilità”, all’art.26 comma 2 del DL. del 17 marzo 2020 e all’art.3 comma 1, lett. b) del DPCM 8 marzo 2020 si inquadravano i soggetti fragili in quei “lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (L.104/92 – art.3 com.3), nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” assicurando loro un periodo di assenza dal servizio con copertura equiparata al ricovero ospedaliero (L.104/92 art.3 com.1); e ancora, i lavoratori affetti, in maniera cronica acuta, da malattie cardiovascolari scompensate, malattie respiratorie, malattie dismetaboliche, malattie neurologiche psichiatriche, malattie autoimmuni sistemiche, malattie oncologiche.

A settembre, i Ministeri di Lavoro, Politiche Sociali e Salute, con la Circolare Interministeriale n.13 del 4/09/2020  hanno fornito chiarimenti e aggiornamenti sul tema, con particolare riguardo ai ‘lavoratori fragili‘ rispetto a quanto già previsto dalle precedenti indicazioni. La Circolare del 29 aprile va a specificare che, “sulla base delle evidenze scientifiche, il riferimento esclusivo all’età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative, ma va intesa congiuntamente alla presenza di co-morbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.

Quindi, in sintesi, solo il fattore “età avanzata” non da diritto allo stato di fragilità. Ma chi è deputato a riconoscere lo stato di fragilità? A rilasciare tale certificato è il Medico di Medicina Generale (MMG) o il Pediatra di Libera Scelta (PLS).

Nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, o se ritenga che non sussista una condizione di fragilità che giustifichi particolari misure restrittive, il lavoratore può contattare personalmente il Medico Competente (MC) dell’azienda, fornendogli la documentazione comprovante la sua condizione e richiedendo una visita medica straordinaria, conferendo quindi al MC in tal modo il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per tutelarlo (vedi, ad es., l’attivazione della Sorveglianza Sanitaria Eccezionale).