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Ultimi chiarimenti sugli incrementi delle pensioni di invalidità e inabilità

La questione dell’incremento delle pensioni di invalidità resta tutt’oggi uno degli argomenti più rilevanti di questi ultimi giorni. Moltissime sono state le domande di chiarimento che sono giunte al Servizio Sociale LIFC, tanto che abbiamo ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento. Proviamo quindi ad affrontare l’argomento e a dare alcune informazioni utili.

 

Come ormai sappiamo, con la Legge n.77/2020 (art.89-bis) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34/20 meglio noto come Decreto Rilancio, è stato disposto il diritto all’incremento delle pensioni di invalidità e inabilità. [vedi articolo LIFC precedente]

Sappiamo anche che i pazienti adulti affetti da FC sono quasi tutti in possesso, o comunque la maggior parte di loro, del riconoscimento di invalidità civile del 100% con la dicitura nel verbale “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%  (ricordiamo che le parole inabilità lavorativa in questo verbale sono un refuso dato dalla vecchia legge che nel 1971 assegnava all’invalido totale in automatico l’inabilità al lavoro, il tutto ormai superato da leggi più recenti, vedi la L.68/99).

Sta di fatto quindi che il riconoscimento dello status di invalido civile grave consente di accedere a delle forme di assistenza economica da parte dello Stato che, nel caso che stiamo trattando, si distinguono in pensione di inabilità assistenziale (L.118/71) e pensione di inabilità previdenziale (L.222/84).

La pensione di inabilità assistenziale (ovvero assegno di invalidità) è quell’assegno erogato a tutti coloro che, invalidi al 100%, rispettano il requisito reddituale stabilito (massimo €16.982,49 per l’anno 2020). Si tratta di un assegno mensile di assistenza pari a circa €290, riconosciuto per 13 mensilità; si parla di assegno di “assistenza” in quanto l’Inps lo eroga esclusivamente sulla base dell’elevato riconoscimento di invalidità (100%) e sui redditi posseduti ritenuti insufficienti, e quindi necessari di integrazione da parte dello Stato (l’assegno mensile, appunto).

La pensione di inabilità previdenziale (ovvero assegno ordinario denominato IO), invece, è quell’assegno erogato a tutti coloro che, invalidi al 100%, lavoratori in passato o anche tutt’ora, a causa di uno stato di patologia aggravato tale da aver riconosciuto all’invalido la riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, percepiscono una integrazione all’assegno mensile, importo che varia sulla base dei contributi già versati ( ovvero un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni [260 contributi settimanali], dei quali almeno tre anni [156 contributi settimanali] versati negli ultimi cinque anni). La procedura in questo caso prevede che oltre allo status di invalido è necessaria una ulteriore certificazione medica (modello SS3).

Fatta questa premessa, possiamo dire che il paziente affetto da FC, in possesso di uno dei due riconoscimenti, NON deve presentare nessuna domanda per ottenere l’incremento della pensione di invalidità civile in quanto sarà direttamente l’Inps che, d’ufficio (come espressamente indicato nella Circolare n.107 di settembre 2020 e nel più recente Messaggio n.3960 di ottobre 2020), provvederà a calcolare l’incremento economico e a conteggiare anche gli arretrati da luglio 2020, sempre che siano rispettati tutti i requisiti di accesso, ovvero età, reddito e % di invalidità.

L’Inps eseguirà tutti i calcoli sulla base della documentazione già in suo possesso, compreso il parametro reddituale, pertanto chi ritiene di non aver comunicato i redditi o che questi debbano essere aggiornati al 2020, deve comunicarlo attraverso la procedura della ricostituzione reddituale (attraverso i servizi di patronato, Caf o direttamente sul sito dell’Inps).

Infine ricordiamo che dal mese di novembre l’Inps ha iniziato a erogare i pagamenti, ma sappiamo che qualcuno non ha ancora ricevuto le somme dovute; l’Inps infatti nel Messaggio di ottobre precisa che L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020. L’importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati)”.

Lasciamo quindi all’Inps il tempo di lavorare tutte le situazioni, magari controllando i conti corrente anche nei prossimi mesi, e se non risultano accreditate le somme, consigliamo di approfondire il motivo del mancato accredito.

Ricordiamo infine che, se il paziente supera il massimale economico previsto per accedere all’incremento di cui parliamo, ma non supera quello dei 16.982,49 € circa per l’assegno mensile di assistenza, quest’ultimo assegno verrà comunque erogato.