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INPS, nuove regole per permessi e congedi

Sono cambiate alcune regole sull’accesso ai permessi e al congedo straordinario riconosciuti dalla Legge 104/92 e dal d.lgs. 151/01.

Le novità, in vigore dal 13 agosto scorso, sono previste dal recente decreto legislativo n.105/2022 in attuazione della direttiva europea 2019/1158, contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro e all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Ma vediamo nel dettaglio le novità introdotte:

  • stop al «referente unico»: i tre giorni di permessi mensili retribuiti potranno essere utilizzati in maniera “alternata” e fruiti non più da un solo referente ma tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile, sia esso minore che adulto.

Ricordiamo infatti che, prima del cambio normativo in argomento, l’assistenza del disabile adulto grave attraverso i 3 giorni di permesso 104 e i giorni di congedo straordinario era possibile solo da un familiare pre-autorizzato da Inps (mentre non era così per i genitori di minori disabili che non avevano questo limite); adesso diventa possibile assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile adulto anche da più persone, fermo restando che non sarà possibile nella stessa giornata ma in giorni  diversi e comunque, per i permessi, nel limite complessivo di tre giorni al mese;

  • il congedo straordinario potrà essere fruito anche dal convivente di fatto: come già previsto da qualche anno per i permessi mensili, entrano di diritto nella lista dei soggetti individuati prioritariamente dal legislatore (oltre ai soggetti già autorizzati) anche i conviventi di fatto, ovvero “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Nell’ordine stabilito dalla normativa, come prima scelta insieme al coniuge e alla parte dell’unione civile, anche i conviventi di fatto potranno accedere al congedo straordinario, sempre nel rispetto del vincolo della convivenza con il disabile, che deve risultare già in corso o essere instaurata successivamente alla richiesta di congedo, ma comunque entro e non oltre la data di inizio del permesso e deve essere mantenuta per tutta la durata dello stesso.

Nell’attesa dell’aggiornamento dei sistemi informatici dell’Inps, gli interessati dovranno rilasciare un’autocertificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto (di cui all’articolo 1, co. 36 della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere o l’imminente regolarità se ancora non instaurata, dichiarando di provvedervi entro e non oltre la data di inizio del congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso;

  • i congedi parentali in caso di figli con disabilità restano uguali, mentre qualcosa cambia per i genitori di figli non disabili: mentre nulla cambia per i genitori di figli con disabilità in merito al congedo parentale (per i quali è già prevista la possibilità di estendere fino a tre anni il congedo parentale, godibile fino al dodicesimo anno di etàdel bambino, con una indennità del 30% per tutto il periodo di congedo richiesto – vedi Cap.7 della Carta dei Diritti LIFC), il decreto interviene invece sui congedi parentali estendendo il diritto a ciascun genitore lavoratore con un’indennità al 30% della retribuzione per tre mesi e altri 3 mesi da usufruire alternativamente tra i genitori, coperti sempre da un’indennità al 30% di retribuzione, godibili fino ai 12 anni di vita del figlio (prima erano 6 anni);
  • priorità al lavoro agile: vengono apportate alcune modifiche all’art.18 comma 3 bis della legge 22 maggio 2017 che già prevedeva questo diritto. I datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da:
    • genitori di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave con certificazione di Legge 104, articolo 3, comma 3;
    • lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104;
    • caregivers familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si specifica, inoltre, che la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, de-mansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi.

Dal 13 agosto 2022, in attesa della Circolare Inps contenente tutte le istruzioni, è quindi possibile fruire dei congedi come modificati dalla normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS, che informa che “il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione”.

 

Dr.ssa Vanessa Cori, Responsabile del progetto LIFC Cares

 

 

 

 

 

 

Il progetto LIFC Cares è sostenuto in quota parte con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese