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Invalidità civile: INPS comunica gli importi e i limiti di reddito 2022

Come ogni anno sono stati rivalutati, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale-INPS, con circolare n.197 del 23 dicembre 2021, ha comunicato tali importi adeguandosi a quanto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nella G.U. n. 282 del 26 novembre 2021 (decreto 17 novembre 2021).

Nella Circolare si legge che “Per quest’anno, al fine di poter rendere possibile l’assegnazione dei nuovi importi fin da gennaio, l’Istituto ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all’1,6% e che nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 verrà effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione, ove spettanti.”

Nella tabella che segue riportiamo gli attuali importi in euro, comparati con quelli del 2021 (definitivi, cioè confermati per effetto del decreto citato).

 

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito
2022 2021 2022 2021
Pensione invalidi civili totali 291,69 euro 287,09 euro 17.050,42 euro 16.982,49 euro
Assegno mensile invalidi civili parziali 291,69 euro 287,09 euro 5.010,20 euro 4.931,29 euro
Indennità mensile frequenza minori 291,69 euro 287,09 euro 5.010,20 euro 4.931,29 euro
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 525,17 euro 522,10 euro Nessuno Nessuno

 

 

Ricordiamo inoltre che la pensione degli invalidi civili totali (prestazione assistenziale), se rispettati i criteri di accesso e i limiti di reddito previsti, viene incrementata fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a €364,70 mensili, come previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Trattandosi di “incremento”, ricordiamo che l’importo della maggiorazione varia in base al reddito dichiarato – vedi https://www.fibrosicistica.it/incremento-pensioni-invalidita/.