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La Sorveglianza Sanitaria Eccezionale: nuova scadenza e procedura di attivazione

Con il fine di tutelare la salute e la sicurezza sia del lavoratore che della collettività, il decreto-legge di agosto convertito con L.126/20 di ottobre ha ripristinato, a decorrere dal 14 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta Sorveglianza Sanitaria Eccezionale, già introdotta dall’art. 83 del decreto Rilancio (DL 34/20) e che aveva cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020.

Detto questo, i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione:

·         dell’età;

·         della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19;

·         degli esiti di patologie oncologiche;

·         dallo svolgimento di terapie salvavita;

·         da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

È a seguito di visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili”, che l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale viene garantita.

Pertanto, prima della ripresa delle attività consentite è opportuno che i soggetti con patologie, richiedano al Medico Competente (MC) la cosiddetta visita medica a richiesta del lavoratore  A tal proposito  la circolare 14915/20 del Ministero della Salute stabiliva opportunamente che “… i lavoratori vanno comunque – attraverso adeguata informativa – sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente”. 

È chiaro che l’inidoneità alla mansione accertata grazie alla sorveglianza sanitaria eccezionale non può in ogni caso giustificare il recesso dal contratto di lavoro.

 Segnaliamo che INAIL, dal 5 novembre ha a tal fine riattivato il servizio online sulla Sorveglianza Sanitaria Eccezionale.

 Infine, ricordiamo che la sopracitata Circolare Interministeriale n.13 del 4/09/2020 fornisce:

1.indicazioni operative al fine di avviare la domanda:

    – le richieste di visita da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente;

    – le visite mediche devono essere effettuate in ambiente idoneo

2. indicazioni sul giudizio medico-legale – oltre alla documentazione presentata dal lavoratore/lavoratrice, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio medico-legale:

    – una dettagliata descrizione della mansione svolta;

    – una dettagliata descrizione della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività;

    – le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Sulla base di tutta la documentazione e della eventuale visita, il medico esprimerà il giudizio di:

   –  idoneità;

   –  idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2;     

   –  inidoneità temporanea.

A proposito della inidoneità temporanea la circolare prescrive di riservarla esclusivamente ai casi che non consentano soluzioni alternative.